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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 agosto 1948, gli importi mensili netti
dell'indennita' di caropane, quali risultano dalla applicazione
dell'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e
dell'art. 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono
aumentati del 150 per cento.