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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai membri del Parlamento e' corrisposta una indennita' mensile di
L. 65.000, nonche' un rimborso spese per i giorni delle sedute
parlamentari alle quali essi partecipano. La misura di tale diaria
sara' stabilita, dagli Uffici di presidenza delle rispettive Camere,
tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro
del Parlamento.
Le somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del
Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.