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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le esenzioni fiscali stabilite dal decreto legislativo 12 aprile
1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti
in essere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite
dei beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle
ostilita', al fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di
guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e
successive modificazioni ed aggiunte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA -
- GRASSI - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI