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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946,
n. 575, 29 giugno 1947, n. 543, 29 giugno 1947, n. 544, 30 settembre
1947, n. 1032, 29 novembre 1947, n. 1523, e 27 marzo 1948, n. 506,
sono ratificati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98.