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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n.
277, e nelle successive modifiche e integrazioni, valgono anche per
l'annata agraria 1947-1948; salve le modifiche della presente legge.