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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennita' di
caropane, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, e' elevata a L. 616
mensili.