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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni,
degli assegni e delle indennita' di guerra ai militari mutilati ed
invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono
applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati ed invalidi in
conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti
di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in
occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui sopra sono
liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e
per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata
del venti per cento.