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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5
maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.
Sino a tale data e' prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del
decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle
clausole del divieto di sublocazione.