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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta generale sull'entrata, stabilita una volta tanto nella
misura del 4 per cento dall'art. 5 del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale
straordinaria dell'1 per cento prevista dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n.
1283, non sono applicabili, a partire dal 1 agosto 1948, per il
frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per
quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e
paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.