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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto
1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado
per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro
che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del
decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da
quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi.
Per gli elenchi gia' pubblicati, il termine predetto decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.