Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al
lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi
dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
l'Amministrazione dell'interno e' autorizzata ad emettere, in deroga
all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ordini
di accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del Prefetto
di Roma e fino al limite di 8 milioni a favore dei Prefetti di
L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI