Legge Ordinaria n. 1275 del 07/10/1948 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1948)
Modificazione di pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per il pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al
lavoro,   fatti  ricoverare  negli  appositi  stabilimenti  ai  sensi
dell'art.  154  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato   con   il   regio   decreto   18   giugno  1931,  n.  773,
l'Amministrazione  dell'interno e' autorizzata ad emettere, in deroga
all'articolo  56  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ordini
di  accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del Prefetto
di  Roma  e  fino  al  limite  di  8 milioni a favore dei Prefetti di
L'Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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