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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 143, n. 3, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, che
approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n.
195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, e' cosi'
modificato:
"3) l'ammenda da lire cinquanta a lire duecentocinquanta, secondo
che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni
bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con
custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica,
di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una
bonificazione.
L'ammenda non puo' in nessun caso essere minore di lire cinquanta
ne', qualunque sia il numero delle bestie superiore a lire
quindicimila".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI