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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni
disposta con i decreti legislativi 10 luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre
1946, n. 467, per la concessione di contributi nelle spese di
ricostruzione di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate
dalla guerra, e' ridotta di trenta milioni di lire.
Nella eguale misura e' aumentata la complessiva autorizzazione di
spesa di lire otto miliardi e duecento milioni di cui ai decreti
legislativi 1 luglio 1946, n. 81, 8 ottobre 1947, n. 1434, 12
dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319,
per la concessione di contributi previsti all'art. 1 del gia'
menzionato decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31, a favore della
ripresa delle aziende agricole e della utilizzazione della mano
d'opera disoccupata.