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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945,
n. 424, a favore degli esattori delle imposte dirette, sono
autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, aperture di
credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre
che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati
diretti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI