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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 30 giugno 1949, per il pagamento degli acconti sulle
competenze arretrate spettanti al personale di ruolo e non di ruolo
dipendente dall'Amministrazione dell'Africa italiana rimpatriato
dall'Africa, puo' essere provveduto mediante la emissione di ordini
di accreditamento fino al limite massimo di lire trenta milioni, in
deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di provvedere con
mandato diretto al pagamento del saldo in sede di liquidazione
definitiva di tali competenze.
Gli acconti di cui al comma precedente non potranno superare i due
terzi del presunto credito per competenze arretrate spettanti al
personale sopra indicato.
La presente legge, munita del sigillo dello State, decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI