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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna
1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione
delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli
comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera
disponibilita' di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per
quanto concerne il prezzo.