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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa
depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di
previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.
Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in
quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n.
1796, per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle
Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed
integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti
articoli 2 e 3.