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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n.
422, contenente emendamenti al decreto-legge luogotenenziale 6
febbraio 1919, n. 107, recante nuove norme per la esecuzione delle
opere pubbliche dello Stato, e al regio decreto 12 febbraio 1922, n.
214, che ebbe a modificarlo, e' applicabile anche per le opere a
carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.