Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo di L. 75 per i funerali di un sottufficiale o
militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del
regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio
decreto 24 dicembre 1911, e' elevato a L. 8000.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha effetto dal 1 ottobre 1946.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- SCELBA - GRASSI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI