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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200,
contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
con le seguenti aggiunte:
a) all'art. 1, secondo comma, dopo le parole "propilico e
isopropilico, i quali" aggiungere tra due virgole "agli effetti del
presente decreto";
b) all'art. 23 aggiungere il seguente comma: "Il Ministro per le
finanze e' autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine
massimo di altri sessanta giorni, il tempo concesso per la
regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora
gravi esigenze lo rendessero indispensabile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI