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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione
dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno
1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n.
1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti
d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono
estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonche' dal
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei
seguenti articoli della presente legge.