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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 30 giugno 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e'
autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempre
che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di
aperture di credito per le sottonotate spese e nei limiti di importo
per ciascuna a fianco indicato:
per il pagamento delle integrazioni dei
bilanci degli Enti Comunali di Assistenza,
fino a lire................................ 100.000.000
per il pagamento delle indennita di ca-
ropane agli assistiti, fino a lire......... 100.000.000
per i pagamenti del servizio raziona-
mento consumi alimentari, fino a lire...... 50.000.000
per i pagamenti da effettuarsi sul ca-
pitolo 413-ter del bilancio di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, eser-
cizio 1948-49, fino a lire................. 50.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI