Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948,
dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio
1948, n. 807, risultino disponibili nei gradi superiori al 9° di
gruppo A, al 10° di gruppo B e al 12° di gruppo G
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del
commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore
della presente legge, i periodi di anzianita' normalmente richiesti
sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si
applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in
precedenti promozioni, e di essa non si puo' fruire per conseguire
piu' di una promozione.