Legge Ordinaria n. 1440 del 21/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1948)
Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  5  del  decreto  legislativo  20  febbraio  1948, n. 62, e'
sostituito dal seguente:
  "Il   diritto   erariale   sull'introito   lordo  degli  spettacoli
cinematografici,  comunque  e  dovunque dati al pubblico, anche se in
circoli o sale private, e' stabilito nella seguente misura:

    per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, non superiori a L. 50............. 15 %
    per i prezzi, non compreso i diritto
erariale, da oltre L. 50 e non superiori a
L. 100...................................... 30 %
    per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, da oltre L. 100 e non superiori a
L. 150...................................... 40 %
    per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, superiori a L. 150................ 50 % ".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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