Legge Ordinaria n. 1442 del 21/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1948)
Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'imposta  generale  sull'entrata  stabilita  una volta tanto nella
misura  del 4% dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1%
prevista,  dall'art.  1  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  25  novembre  1947,  n.  1283,  non sono applicabili, a
partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti
all'ammasso  e  per  quelli  importati per conto dello Stato. Analogo
trattamento  si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati
dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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