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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella
misura del 4% dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1%
prevista, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a
partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti
all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo
trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati
dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI