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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, numero 1557, e'
sostituito dal seguente:
"Il Corpo della guardia di finanza comprende:
1 Comando generale;
5 Comandi di zona;
15 Legioni territoriali;
1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una
scuola nautica e la banda musicale del Corpo;
1 Accademia e scuola di applicazione;
1 Scuola sottufficiali.
Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie,
tenenze, sezioni e brigate, nuclei di polizia tributaria
investigativa e stazioni del naviglio.
La legione allievi e' ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni
e squadre".