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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 ottobre 1948 cessa la corresponsione dell'aumento
provvisorio di cui all'art. 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1186,
per i pensionati ivi contemplati.
Con effetto dallo stesso giorno e fino a quando non saranno
adottati definitivi provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni
per il personale civile e militare dello Stato, ai pensionati
medesimi - esclusi i titolari di pensioni tabellari - e' corrisposto
un acconto sui futuri miglioramenti pari:
a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge
19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;
b) ad una somma pari ad una percentuale della pensione in
godimento a carico dello Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie
dello Stato, o dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il
culto, del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi
notarili, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio,
eguale al 40 per cento se la pensione e' stata liquidata
anteriormente al 1 luglio 1929, ai 30 per cento se la pensione e'
stata liquidata da tale data al 1 agosto 1944 e al 20 per cento se la
pensione e' stata liquidata dopo detta data.
Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente
comma e' pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il
caro-viveri ed ogni altro assegno accessorio.