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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2903, quale
risulta, modificato dall'art. 15 del regio decreto-legge 9 dicembre
1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n.
1243, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresi', membri
supplenti di grado corrispondente ed in numero eguale a quello dei
membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non
inferiore al 9°".