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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per la durata dell'esercizio finanziario 1948-49, e' autorizzata la
concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui all'art. 27,
lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed
all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
338, alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, anche in
pendenza della regolarizzazione della concessione richiesta al
Ministero dei trasporti, in applicazione del testo unico 9 maggio
1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni, delle
disposizioni vigenti in materia di navigazione lacuale, nonche'
dell'art. 1270 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI