Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n.
330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel
periodo 1 gennaio 1939 31 dicembre 1948.
Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano
origine da attivita' ed operazioni implicanti comunque violazione
delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale
esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se
conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.
Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il
31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati
nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.