Legge Ordinaria n. 1451 del 23/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1948)
Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'avocazione  prevista  dal  decreto legislativo 28 aprile 1947, n.
330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel
periodo 1 gennaio 1939 31 dicembre 1948.
  Nei  casi  in  cui  i  profitti eccezionali di contingenza traggano
origine  da  attivita'  ed  operazioni implicanti comunque violazione
delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale
esercizio  dell'azione  penale,  sono soggetti ad avocazione anche se
conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.
  Sono  del  pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il
31  dicembre  1948,  i  profitti  eccezionali di contingenza indicati
nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.
 

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