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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i
trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono
approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il
bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per
l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale dei
prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del regio
decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4
aprile 1935, n. 911, e le lettere a) e b) dell'art. 6 del regio
decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio
1940, n. 674.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI
- LOMBARDO - SEGNI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI