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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio
1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle
armi, nonche' indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri
reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n.
100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio
1945, n. 234, con relative proroghe, purche' si tratti di reati per i
quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI