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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30
ottobre 1949.
Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI