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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' sospesa fino al 1 gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni
comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
settembre 1947, n. 1173 e nel decreto legislativo del Presidente
della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di
valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur
essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui
si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno
invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15
dicembre 1938, n. 1975 ed osservati i criteri di estimazione
stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n.
1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato
regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni speciali
delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette istituite con
l'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n.
301.
Resta ferma la facolta' di cui al primo comma dell'art. 15 del
decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa puo' essere
esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le
suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.