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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto
legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei
materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici
appartenenti alle Amministrazioni militari.
L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1
del decreto predetto e' estesa anche ai materali del Genio militare e
dei Servizi di commissariato.