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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1598, Con le seguenti modifiche:
Art. 2. - Al secondo comma, dopo le parole: "alla ricostruzione",
aggiungere: "ed alla riattivazione".
Art. 4. - Al primo comma, dopo le parole: "di pubblica utilita'",
aggiungere: "e sono altresi' dichiarate urgenti ed indifferibili a
tutti gli effetti di legge".
Art. 7. - Al secondo comma, alle parole: "potra' accordare",
sostituire: "accordera'".
Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n.
1419, e l'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121,
quest'ultimo con la seguente modifica:
Art. 10. - sopprimere l'ultimo comma.