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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia
economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli stati
Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1747, hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati nel seguente
comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennita' in
lire prevista al paragrafo 8 del l'art. 1 del Memorandum d'intesa
concernente il regolamento di determinati claims del tempo di guerra
e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.
Tale indennita', puo' essere richiesta nei casi in appresso:
a) per danno accertato derivante dal sequestro e dalla
divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di
ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi
applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei
ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonche' per danno
accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli
Stati Uniti d'America, delle informazioni cosi' divulgate;
b) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti
a ricevere canoni o altri compensi, per uso - nel periodo dal 1
settembre 1939 al 31 dicembre 1945 - di invenzioni, brevetti o
diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero
soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i
beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni claims di
cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi
indicati al primo comma del presente articolo.