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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono applicabili alle operazioni di
finanziamento comunque effettuate dalla seconda Giunta del Comitato
amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) per la
riparazione e ricostruzione di case di abitazione danneggiate o
distrutte da azioni belliche.