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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione
delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle
regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle
province di Latina e Frosinone, e nei territori dei Comuni della
provincia di Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale,
nonche' all'isola d'Elba.
La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1948-49.
Alla spesa relativa si fara' fronte con prelievo dal fondo speciale
di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.