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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di
opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito,
anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di
Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di
assistenza.
La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1948-1949.