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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione
involontaria, che usufruiscano della indennita' di disoccupazione
anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24
dicembre 1948, e' corrisposto, oltre all'indennita' relativa al
periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni
di indennita' e dell'assegno integrativo di cui al decreto
legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni
per i figli, esclusa la indennita' di caropane.