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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
"E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa;
di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati;
dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed
alla concessione di sussidi a sensi del citato art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive
integrazioni.