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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio 1948-1949, per provvedere, in dipendenza dei danni
causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella
Liguria e negli Abruzzi, alle necessita' piu' urgenti, ai sensi del
regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge
15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010.