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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita
una indennita' giornaliera pari all'importo della paga iniziale di
finanziere.
L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta agli allievi
provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di
interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza
straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio,
mentre ne sara' sospesa la corresponsione agli allievi non
provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza
dall'Accademia per le cause anzidette.