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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle
materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, e' fissata in
L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000
per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.
I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta
per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite
per ciascuna materia sia inferiore a venti.