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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e
dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' anticipato al 15
marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo
comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli
elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si
effettua dal 1 al 15 aprile 1948.