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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Per la formazione delle liste elettorali in provincia di Bolzano si
osservano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e
della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, con le modificazioni di cui
agli articoli seguenti.