Legge Ordinaria n. 25 del 04/02/1948 Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1948
Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
                               Art. 1.

  Per la formazione delle liste elettorali in provincia di Bolzano si
osservano  le  disposizioni  della  legge  7 ottobre 1947, n. 1058, e
della  legge  23  dicembre 1947, n. 1453, con le modificazioni di cui
agli articoli seguenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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