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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo unico.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI