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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai
ristoranti, caffe', bar, sale da the', sale da ballo, circoli, club,
ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, e'
dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di
lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria.
Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi
lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora
classificati di lusso.
Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle
prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.