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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La durata delle societa' cooperative, legalmente costituite e la
cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, si presume prorogata per un periodo di
tempo eguale a quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un
periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti
esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la, societa'
cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attivita' dopo la scadenza
del termine stabilito per la sua durata.
Le assemblee dei soci hanno sempre facolta' di deliberare lo
scioglimento della societa' nella forma e con le maggioranze
stabilite dalla legge e dagli statuti sociali.
I soci i quali, al termine della durata statutaria della societa',
non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere,
a norma di legge e di statuto, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
GRASSI - VANONI -
TUPINI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI